In relazione al criterio C.SE.1.1 - Accedere al servizio / identità digitale relativa alla Conformità ai servizi digitali è obbligatorio implementare il SSO per garantire la navigazione "autenticata" tra i vari servizi digitali implementati?

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Il criterio C.SE.1.1 riporta che l’utente può accedere tramite identità digitale a tutti i servizi erogati digitalmente; è possibile effettuare l’accesso ai servizi digitali direttamente dalle schede servizio corrispondenti e se l’utente effettua l’accesso a partire da una specifica scheda servizio, dopo l’autenticazione deve trovarsi direttamente all’interno del flusso di quel servizio digitale. Il Single Sign-On (SSO) - ovvero la possibilità per un utente autenticato in un servizio di accedere a un altro servizio offerto dallo stesso ente o alla propria area personale senza dover effettuare una nuova autenticazione - è fortemente raccomandato per garantire una continuità di usabilità e accessibilità per il cittadino. Per l’implementazione della parte tecnica, l’Avviso SPID numero 3 di AGID definisce la “sessione individuale” il cui scopo è quello di rendere autonomi i fornitori di servizio nella gestione delle proprie sessioni, create a seguito di un’autenticazione SPID. La sessione individuale gestita all’interno di un sistema IAM Proxy o Aggregatore Full, consente di realizzare un sistema SSO autonomo. Tale implementazione non è finanziabile ai sensi del presente avviso, ma può essere attuata con i finanziamenti dalla misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Nazionale SPID CIE”. Infatti, la soluzione perimetrale raccomandata all’interno dell’Avviso, sia questa IAM Proxy o Soggetto Aggregatore di tipo Full, consente ad una PA, o a più PA aggregate al di sotto dello stesso soggetto aggregatore, di un realizzare un sistema di SSO.

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