Tutte le amministrazioni centrali e locali così come individuate dall'elenco ISTAT, sono obbligate ad inviare il piano di migrazione, salvo i casi di deroga previsti dall'articolo 33-septies del DL 179/2012. Tutte le amministrazioni che abbiano presentato una candidatura per la misura 1.2 e che non necessitino di integrare il piano già presentato attraverso la suddetta candidatura, non devono effettuare ulteriori azioni.
Ci sono eccezioni all'obbligo di inviare il piano di migrazione?
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