Devono compilare il censimento le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico che possiedono asset infrastrutturali e digitali. Non devono compilarlo i gestori di servizi pubblici.
Sono esclusi dal censimento i singoli centri di elaborazione dati (CED) che trattano dati classificati o coperti da segreto di Stato. L'esclusione riguarda unicamente quei CED: tutti gli altri asset dell'amministrazione vanno comunque censiti.
Il riferimento normativo è l'articolo 33-septies del decreto-legge 179/2012, in attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Le categorie corrispondono all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).